STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “RelazioniAMO”
ART. 1 (Denominazione e sede)
È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “RelazioniAMO”, che assume d’ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale. L’Associazione ha sede legale in viale Regina Margherita, n. 10 is. 389 nel comune di Messina. La variazione della sede legale, all’interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può stabilire l’istituzione di sezioni locali dell’associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi. L’Associazione opera sul territorio della provincia di Messina, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali. La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2 (Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale”)
L’Associazione nel caso di scrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
La cancellazione dell’Associazione dall’apposita sezione del RUNTS comporta l’illegittimità dell’utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall’autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.
ART. 3 (Statuto)
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 4 (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
ART.5 (Attività e Finalità)
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
L’Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 D.Lgs. 117/2017.
L’Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.
L’associazione ha inoltre le seguenti finalità:
- Attuare i principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi. Realizzare il principio di solidarietà sociale, per affermare i diritti e superare i diritti e superare gli squilibri economici, sociali, territoriali e culturali. Garantire il pieno godimento dei diritti di cittadinanza e alla realizzazione delle pari opportunità sociale. Impegnarsi per uno sviluppo economico sostenibile che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali.
- Promuovere il diritto alla cultura, alla educazione e alla formazione permanente e superare tutte le forme di disagio. Favorire la pratica sportiva e di educazione del corpo e della promozione della salute e del benessere. Sviluppare le pratiche democratiche e sostenere la cultura della pace, multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli. Proteggere e valorizzare le risorse ambientali e del patrimonio storico e tutelare i diritti dei consumatori.
- Promuovere attività che veicolino i valori del rispetto reciproco e dei buoni rapporti tra le persone (indipendentemente da provenienza, razza, identità di genere e orientamento sessuale, credo, estrazione sociale) attraverso corsi di formazione, laboratori, counseling, consulenza pedagogica e psicopedagogica, psicomotricità, mediazione familiare, con l’obiettivo di implementare l’agio e il benessere dei partecipanti nonché tutelare e promuovere la vita umana, la salute psicofisica, i diritti umani e civili.
- Incentivare l’individuo a utilizzare le proprie risorse e la propria esperienza in maniera condivisa e condivisibile. Partendo dalla diversità come ricchezza e dalle difficoltà quotidiane come stimolo per impegnarsi nel miglioramento, promuovendo la cultura, la ricerca, la formazione e l’educazione alla nonviolenza.
- Attuare attività educative e laboratori rivolti ai giovani che mirino a sviluppare competenze cooperative e lavorative, stimolino la curiosità, l’intelletto e la crescita personale attraverso la conoscenza e la consapevolezza delle proprie risorse, promuovano e solidifichino competenze.
- Attuare percorsi formativi, supervisione, counseling, attività educative e laboratori rivolti alle scuole alla comunità e alle famiglie che mirino a migliorare l’agio a prevenire il disagio, a combattere la dispersione scolastica e a promuovere l’inclusione e l’interculturalità.
- Tutelare e valorizzare la propria vita e quella degli altri attraverso il rispetto e i comportamenti non violenti.
- Promuovere incontri attività che favoriscano la conoscenza e l’approfondimento di esperienze e di storie di vita per condividerle e comprendersi.
- Fornire consulenza nell’organizzazione e nella gestione di attività su temi teorici e non, che riguardano le dinamiche relazionali e comunicative per i soci e i loro familiari. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.
In particolare, al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’associazione può svolgere le seguenti attività che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo e quelle connesse e affini che nei limiti delle vigenti norme di legge potranno essere comprese:
- consulenza nell’organizzazione di seminari, workshop, corsi, laboratori, presentazioni, eventi, Festival, rassegne, mostre;
- consulenza e percorsi formativi e di mediazione verso associati e terzi, comprese la consulenza per la fornitura di servizi tecnici e di attrezzatura e la condivisione di competenze;
- consulenze pedagogiche, percorsi formativi, supervisione psicopedagogica e sportelli di ascolto per enti pubblici privati e associazioni dalle finalità condivise;
- realizzazione di itinerari ludico/culturali;
- consulenza nella realizzazione di contenuti audiovisivi trasmissioni radiotelevisive, produzioni editoriali e quant’altro possa servire per diffondere i messaggi di utilità sociale;
- attività e progetti esperienziali (sport, laboratori espressivi, musicali, teatrali, proiezioni cinematografiche etc.) miranti alla crescita personale e al consolidamento dello spirito di gruppo
- formazione di docenti di scuola di ogni ordine e grado finalizzata all’acquisizione di competenze pedagogiche, didattiche, emotivo-relazionali. Nello specifico si considerano i seguenti ambiti privilegiati:
- Orientamento e Dispersione scolastica;
- Bisogni individuali e sociali dello studente;
- Dialogo interculturale e interreligioso;
- Gestione della classe e problematiche relazionali;
- Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media.
Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l’Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L’Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.
Art. 6 (Norme sul volontariato)
I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall’art. 17 D.Lgs. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L’associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
ART. 7 (Ammissione ed esclusione)
Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato e l’iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile. I soci cessano di appartenere all’Associazione per:
- recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- per mancato versamento della quota associativa per l’anno in corso;
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione dell’associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.
Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto. Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e quei minorenni che abbiano ricevuto il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla domanda di ammissione. La procedura di ammissione a carattere aperto, in quanto non contiene nessun caso criteri discriminatori ed è coerente con le finalità perseguite e le attività svolte. Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al consiglio direttivo tramite posta elettronica o posta ordinaria o a vista al momento e nel luogo dello svolgimento di un’attività associativa. Il rigetto della domanda deve essere comunicato per iscritto al richiedente specificandone i motivi.
ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)
I soci dell’Associazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche – purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico tramite donazione. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.
ART. 9 (Gli organi sociali)
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 10 (L’Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
È previsto l’intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 11 (Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea deve:
- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull’esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 12 (Assemblea ordinaria)
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 2 deleghe.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 13 (Assemblea straordinaria)
L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 14 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest’organo:
- eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazioni o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 5 componenti eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.
Al Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 15 (Il Presidente)
Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 16 (Organo di controllo)
L’Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell’art.2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)
È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 18 (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all’art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
ART. 19 (I beni)
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 21 (Bilancio di esercizio)
I documenti di bilancio dell’Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l’anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dall’Consiglio Direttivo, e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 22 (Bilancio sociale)
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 23 (Le convenzioni)
Le convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.
ART. 24 (Personale retribuito)
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
ART. 25 (Libri sociali obbligatori)
L’Associazione deve tenere obbligatoriamente:
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall’organo competente che deve evadere entro 60 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.
L’Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.
ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 27 (Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l’Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.
ART. 28 (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.